Costituzione e Scopi

Art.1 È costituita, con sede in Milano, presso l’ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA (ENCI)I, Viale Corsica 20, l’associazione specializzata denominata CLUB ITALIANO DEL BOVARO DELLE FIANDRE (CIBF). Essa ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione l’incremento e l’utilizzo della razza BOVARO DELLE FIANDRE ed a potenziarne la selezione e l’allevamento, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine l’Associazione CIBF fornisce periodicamente all’ ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obbiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti. L’associazione non ha fini di lucro e la sua durata è illimitata.

Art. 2 Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’Associazione:
a. propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei Bovari delle Fiandre ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b. è associata all’ Enci del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ ENCI;
c. organizza manifestazioni, su territorio Italiano ed estero, direttamente o in collaborazione con l’Enci, con le associazioni cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o associazione specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’Enci, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.

Soci

Art. 3 Possono essere soci del CLUB ITALIANO DEL BOVARO DELLE FIANDRE tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse al miglioramento della razza del Bovaro delle Fiandre la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dagli organi preposti.

Art. 4 I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell’associazione in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; é diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attivitá del sodalizio. Il consiglio potrá nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di etá inferiore ai 18 anni.

Art. 5 Gli aspiranti soci presenteranno domanda scritta convalidata dalle firme di due soci presentatori ed indirizzata al presidente. La domanda deve contenere: nome, indirizzo e telefono dell’aspirante socio, numero e nome dei Bovari eventualmente posseduti, l’impegno formale ad accettare le norme dello statuto sociale e le disposizioni emanate dal Consiglio e dall’Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione, senza dover indicare i motivi del rifiuto, é ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Art. 6 L’assemblea generale dei soci fisserá l’ammontare della quota annuale di associazione ordinaria e sostenitrice.

Art. 7 L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e si riterrá automaticamente rinnovata se non giungerá al Club disdetta per lettera raccomandata entro il 31 ottobre.

Art. 8 La qualitá di socio si perde: a. per morositá, che potrá essere dichiarata dal consiglio successivamente al 31 marzo di ogni anno; b. per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7; c. per espulsione, deliberata dall’assemblea generale dei soci su proposta del consiglio. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualitá di socio perde ogni diritto relativo, ma non é esonerato dagli impegni assunti.

Art. 9 L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci iscritti i ed in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso. Sono invece ammessi a votare in assemblea soltanto i soci maggiorenni.

Organi Sociali

Art. 10 Sono organi dell’associazione: a. l’assemblea dei soci; b. il consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall’Enci; c. il presidente; d. il comitato dei probiviri; e. il collegio sindacale

Assemblea generale dei soci

Art. 11L’assemblea generale é composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticitá associativa ogni socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e puó farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; sono ammesse non piú di due deleghe per persona. Non é ammesso il voto per posta. Le deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate, prima che l’assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né é consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

Art. 12 L’assemblea generale dei soci é presieduta dal presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrá, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validitá dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di paritá la decisione é nulla per cui si procederá ad altra immediata votazione, la quale potrá essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13 L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno in luogo indicato dal C.D. entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attivitá per l’annata in corso. In via straordinaria puó essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il consiglio oppure quando il Presidente riceva richiesta scritta dal collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea il Presidente deve dare comunicazione scritta ai Soci, mediante l’invio per posta, telefax, e-mail o sito internet, indicando data, ora e luogo della riunione e l’ordine del giorno da trattare. L’assemblea é valida in prima convocazione quando é presente, o delegata, almeno la metá piú uno dei soci con diritto di voto. Trascorsa un’ora da quella indicata nella comunicazione del Presidente, l’assemblea é valida qualunque sia il numero dei soci presenti o delegati. I soci onorari possono partecipare all’assemblea e prendere la parola.

Art. 14 L’assemblea ha il compito di deliberare: a. sul programma generale dell’associazione; b. sulla elezione delle cariche sociali; c. sui rendiconti finanziari; d. sulle modifiche dello statuto; e. sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell’art. 4; f. su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altri organi sociali. Spetta, inoltre, all’assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.

Consiglio

Art. 15 Il consiglio é composto di cinque Consiglieri eletti dall’assemblea generale dei soci, scelti fra i soci che non ricoprano la carica di sindaco e di probiviro e da un Consigliere nominato dall’ ENCI che rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ ENCI. Il Consigliere cosi nominato deve annualmente relazionare all’ ENCI, circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ ENCI. I membri del consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o piú consiglieri l’assemblea nella prima riunione provvederá alla sostituzione. I membri cosí eletti resteranno in carica sino allo scadere del mandato di chi hanno sostituito. Se mancheranno piú di due consiglieri si riterrá decaduto l’intero consiglio: i membri superstiti convocheranno l’assemblea generale dei soci entro due mesi, per la nuova elezione del consiglio.

Art. 16 Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’assemblea generale dei soci; é responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni.


Art. 17 Il consiglio provvede alla nomina del presidente e di un vice presidente, di un segretario ed eventualmente di un cassiere.Il presidente ed il vice presidente devono essere eletti fra i consiglieri; il segretario ed il cassiere possono anche non essere membri del consiglio, purché siano soci.


Art. 18 Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione, a mezzo lettera, telefax, e-mail o internet. Il consiglio é presieduto dal presidente, oppure, in sua assenza, dal vicepresidente; in loro assenza dal consigliere piú anziano. Le sue riunioni sono valide quando é presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di paritá prevale il voto di chi presiede. I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica dal presidente, il quale giudicherá sulle giustificazioni.


Presidente

Art. 19 Il Presidente ha la rappresentanza legale della societá sia nei rapporti interni che in quelli esteriori, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell’assemblea, sovrintende alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale inoltre presta all’ ENCI piena collaborazione; in particolare il Presidente ha l’onere: – di dare riscontro, di norma entro quindi giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ ENCI; – di comunicare all’ ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attivitá associativa, trasmettendo altresí gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attivitá zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall’ ENCI. In caso di urgenza puó agire con i poteri del consiglio; le deliberazioni cosi adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla approvazione del Consiglio nella sua prima riunione. In caso di sue dimissioni il consiglio nominerá un nuovo presidente nella prima riunione. Il consiglio puó nominare un presidente onorario anche non consigliere purché socio, il quale puó partecipare alle riunioni del consiglio, ma senza diritto di voto.

Patrimonio e Amministrazione

Art. 20Il patrimonio della societá é costituito dai beni mobili e immobili; dalle somme accantonate; da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo. Le entrate della societá sono costituite dalle quote annuali versate dai soci, dalla tassa di prima iscrizione, dagli eventuali contributi concessile da enti o persone, dalle attivitá di gestione, da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Art. 21L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’assemblea generale dei soci non si sia assunta direttamente gli impegni relativi , con l’approvazione del bilancio. Il bilancio consuntivo approvato dall’assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’Enci, entro il 30 aprile.

Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti

Art. 22La sorveglianza amministrativa e contabile é affidata ad un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e da un supplente, eletti dall’assemblea generale dei soci scelti fra i soci che non ricoprano la carica di consigliere e di probiviro, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. I Sindaci partecipano alle riunioni del consiglio alle quali sono invitati. Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o piú consiglieri l’assemblea nella prima riunione provvederá alla sostituzione. I membri cosí eletti resteranno in carica sino allo scadere del mandato di chi hanno sostituito. Se mancheranno piú di due consiglieri si riterrá decaduto l’intero consiglio: i membri superstiti convocheranno l’assemblea generale dei soci entro due mesi, per la nuova elezione del consiglio.

Collegio dei Probiviri

Art. 23 Il Collegio dei Probiviri é formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’assemblea generale dei soci scelti fra i soci che non ricoprano la carica di consigliere e di sindaco, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Uno dei membri effettivi sará sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere presa a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sará sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri del collegio dei probiviri, questo verrá sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’assemblea, che provvederá alla nomina definitiva. Le denuncie a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. Il Collegio dei Probiviri dovrá pronunciare il suo lodo entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia del Consiglio Direttivo. In caso di mancanze gravi il consiglio potrá, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrá essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il consiglio procede all’attuazione del lodo emesso dai probiviri che é inappellabile. I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri puó adottare a carico di un socio sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolari gravitá che comportino l’espulsione di un socio, il collegio dei probiviri avanzerá la proposta motivata di tale provvedimento all’assemblea generale dei soci, che si pronuncerá in via definitiva. I provvedimenti disciplinari presi dall’Enci a carico di un proprio socio, che sia iscritto alla societá, saranno adottati anche da questa.

Norme Disciplinari

Art. 24 Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno all’associazione, é tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, lo Statuto dell’ ENCI, il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’ ENCI nonché le regole del buon costume, della deontologia e correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione CIBF, alle disposizioni dell’assemblea e del consiglio nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ ENCI. Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’associazione é passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal collegio dei probiviri. La giustizia disciplinare di primo grado é amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione CIBF sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ ENCI. L’Associazione CIBF ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ ENCI. Varie

Art. 25 Tutte le cariche in seno all’associazione sono gratuite.

Art. 26 Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrá essere proposta all’assemblea generale se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, in questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie devono essere approvate, secondo quanto previsto dall’art. 21 c.c., a maggioranza dei presenti da un assemblea che riunisca almeno la metá piú uno dei soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso

Art. 27 L’Associazione CIBF riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all ‘ENCI, ed in particolare il potere dell’ ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

Art. 28 Lo scioglimento e la liquidazione della associazione deve essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Il patrimonio sociale non é ripartibile tra i soci. In caso di scioglimento e relativa cessazione quindi l’intero patrimonio sociale, al netto delle spese di liquidazione, dovrá essere devoluto ad associazioni con scopi similari e in mancanza di questo avvenimento, dovrá essere destinato a finalitá di utilitá sociali.

Art. 29 Per quanto non é previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.