STATUTO CLUB ITALIANO DEL BOVARO DELLE FIANDREapprovato nell'assemblea del 26.03.23Costituzione e Scopi
Art.1 È costituita, con sede in Milano, presso l'ENTE NAZIONALE DELLA CINOFILIA ITALIANA (ENCI), Viale Corsica 20, l'associazione specializzata denominata CLUB ITALIANO DEL BOVARO DELLE FIANDRE (CIBF). Essa ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione l'incremento e l'utilizzo della razza BOVARO DELLE FIANDRE ed a potenziarne la selezione e l'allevamento, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall' ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine l'Associazione CIBF fornisce periodicamente all' ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obbiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti. L'associazione non ha fini di lucro e la sua durata è illimitata.
Art. 2 Per il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione:
a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei Bovari delle Fiandre ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) è associata all' ENCI della quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determinazioni, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell' ENCI;
c) organizza manifestazioni, su territorio Italiano ed estero, direttamente o in collaborazione con l'ENCI, con le associazioni cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o associazione specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.
Soci
Art. 3 Possono essere soci del CLUB ITALIANO DEL BOVARO DELLE FIANDRE tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse al miglioramento della razza del Bovaro delle Fiandre la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dagli organi preposti.
Art. 4 I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio. Il consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.
Art. 5 Gli aspiranti soci presenteranno domanda scritta convalidata dalle firme di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente.
In tale domanda va assunto l'impegno formale ad accettare le norme dello Statuto Sociale e le disposizioni emanate dal Consiglio e dall'Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione, senza dover indicare i motivi del rifiuto, è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
Art. 6 L'assemblea generale dei soci fisserà l'ammontare della quota annuale di associazione ordinaria e sostenitrice.
Art. 7 L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e si riterrà automaticamente rinnovata se non giungerà al Club disdetta per lettera raccomandata entro il 31 ottobre.
Art. 8 La qualità di socio si perde:
a) per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al 31 marzo di ogni anno;
b) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7;
c) per espulsione, deliberata dall'assemblea generale dei soci su proposta del consiglio.
d) per esclusione deliberata dall’Assemblea dei soci dell’ENCI
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
Art. 9 L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso.
Sono invece ammessi a votare in assemblea soltanto i soci maggiorenni.
Organi Sociali
Art. 10 Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall'ENCI;
c) il presidente;
d) il comitato dei probiviri;
e) il collegio sindacale
Assemblea generale dei soci
Art. 11 L'assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa ogni socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; sono ammesse non più di due deleghe per persona. Non è ammesso il voto per posta. Le deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate, prima che l'assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.
Art. 12 L'assemblea generale dei soci è presieduta dal presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
Art. 13 L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno in luogo indicato dal C.D. entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il consiglio oppure quando il Presidente riceva richiesta scritta dal collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea il Presidente deve dare comunicazione scritta ai Soci, mediante l'invio per posta, telefax o e-mail, indicando data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno da trattare. Sarà cura del Socio comunicare le variazioni dei recapiti forniti all'associazione . L'assemblea è valida in prima convocazione quando è presente, o delegata, almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella indicata nella comunicazione del Presidente, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o delegati. I soci onorari possono partecipare all'assemblea e prendere la parola.
Art. 14 In caso di opportunità o urgente necessità di provvedere, di ordine o di salute pubblica, con delibera del Consiglio direttivo, i lavori si possono svolgere con modalità telematica per mezzo di strumenti tecnologici. In ogni caso deve essere possibile l’identificazione dei partecipanti e la possibilità di raccogliere in modalità telematica i voti anche in modo segreto .
Art. 15 L'assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell'associazione;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sui rendiconti finanziari;
d) sulle modifiche dello statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell'art. 4;
f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altri organi sociali.
Spetta, inoltre, all'assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.
Consiglio
Art. 16 Il Consiglio è composto di cinque Consiglieri eletti dall'assemblea generale dei soci, scelti fra i soci che non ricoprano la carica di sindaco e di probiviro e da un Consigliere nominato dall' ENCI che rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell' ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all' ENCI, circa l'andamento dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell' ENCI.
I membri del consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri l'assemblea nella prima riunione provvederà alla sostituzione. I membri così eletti resteranno in carica sino allo scadere del mandato di chi hanno sostituito. Se mancheranno più di due consiglieri si riterrà decaduto l'intero consiglio: i membri superstiti convocheranno l'assemblea generale dei soci entro due mesi, per la nuova elezione del consiglio.
Art. 17 Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci; è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni.
Art. 18 Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e di un Vice presidente, di un segretario ed eventualmente di un cassiere. Il presidente ed il vice presidente devono essere eletti fra i consiglieri; il segretario ed il cassiere possono anche non essere membri del consiglio, purché siano soci.
Art. 19 Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci. In caso di opportunità o urgente necessità, i lavori si potranno svolgere con modalità telematica per mezzo di strumenti tecnologici purché sia garantita:
a)l’esatta identificazione dei partecipanti
b)la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati e di poter visionare e ricevere documentazione e, ancora, di poter trasmettere documenti
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione, a mezzo lettera, telefax o e-mail. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente; in loro assenza dal Consigliere più anziano. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica dal Presidente, il quale giudicherà sulle giustificazioni.
Presidente
Art. 20 Il Presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni che in quelli esteriori, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell'assemblea, sovrintende alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale inoltre presta all' ENCI piena collaborazione; in particolare il Presidente ha l'onere:
- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall' ENCI;
- di comunicare all' ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall' ENCI.
In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio; le deliberazioni cosi adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla approvazione del Consiglio nella sua prima riunione. In caso di sue dimissioni il consiglio nominerà un nuovo presidente nella prima riunione. Il consiglio può nominare un presidente onorario anche non consigliere purché socio, il quale può partecipare alle riunioni del consiglio, ma senza diritto di voto.
Patrimonio e Amministrazione
Art. 21 Il patrimonio della società è costituito dai beni mobili e immobili; dalle somme accantonate; da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo. Le entrate della società sono costituite dalle quote annuali versate dai soci, dalla tassa di prima iscrizione, dagli eventuali contributi concessile da enti o persone, dalle attività di gestione, da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Art. 22 L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'assemblea generale dei soci non si sia assunta direttamente gli impegni relativi con l'approvazione del bilancio. Il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all'ENCI, entro il 30 aprile.
Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti
Art. 23 La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e da un supplente, eletti dall'assemblea generale dei soci scelti fra i soci che non ricoprano la carica di consigliere e di probiviro, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.
I Sindaci partecipano alle riunioni del consiglio alle quali sono invitati.
Qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri l'assemblea nella prima riunione provvederà alla sostituzione. I membri così eletti resteranno in carica sino allo scadere del mandato di chi hanno sostituito.
Norme disciplinari e Collegio dei Probiviri
Art. 24
Ogni socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI, il relativo Regolamento di Attuazione, le disposizioni dell’assemblea e del Consiglio, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le regole della deontologia e della correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione nonché alle Commissioni di Disciplina dell’ENCI.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri del Club Italiano Bovaro delle Fiandre sono appellabili avanti alla Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea generale fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere e di sindaco, i quali durano in carica tre anni solari. Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri effettivi del Collegio dei Probiviri.
Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, questo verrà sostituito dal supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri questo verrà sostituito sino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.
Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie controdeduzioni dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio dell’Associazione sono i seguenti: censura; sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolare gravità che comportino l’espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.
Il Club Italiano Bovaro delle Fiandre ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.
Varie
Art. 25 Tutte le cariche in seno all'associazione sono gratuite.
Art. 26 Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'assemblea generale se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, in questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie devono essere approvate a maggioranza dei presenti da un assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso
Art. 27 L'Associazione CIBF riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ ENCI, ed in particolare il potere dell' ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell' ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.
Art. 28 Lo scioglimento e la liquidazione della associazione deve essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Il patrimonio sociale non è ripartibile tra i soci. In caso di scioglimento e relativa cessazione quindi l'intero patrimonio sociale, al netto delle spese di liquidazione, dovrà essere devoluto ad associazioni con scopi similari e in mancanza di questo avvenimento, dovrà essere destinato a finalità di utilità sociali.
Art. 29 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.