Art.1 È costituita, con sede c/o la Segreteria della stessa l'associazione cinofila specializzata denominata CLUB ITALIANO DEL BOVARO DELLE FIANDRE (CIBF). Essa ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione l'incremento e l'utilizzo della razza BOVARO DELLE FIANDRE ed a potenziarne la selezione e l'allevamento. L'associazione non ha fini di lucro e la sua durata è illimitata.
Art. 2 Per
il conseguimento dei fini di cui sopra l'Associazione:
a)
propaganda
la divulgazione ed il miglioramento dei Bovari delle Fiandre ed assiste, nei
limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che
abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) organizza manifestazioni, su territorio Italiano ed estero, direttamente o in collaborazione con altre associazioni cinofile anch'esse interessate a tali iniziative.
Soci
Art. 3 Possono essere soci del CLUB ITALIANO DEL BOVARO DELLE FIANDRE tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse al miglioramento della razza del Bovaro delle Fiandre la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.
Art. 4 I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all'attività del sodalizio. Il consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.
Art. 5 Gli
aspiranti soci presenteranno domanda scritta convalidata dalle firme di due
soci presentatori ed indirizzata al presidente. La domanda deve contenere:
nome, indirizzo e telefono dell'aspirante socio, numero e nome dei Bovari
eventualmente posseduti, l'impegno formale ad accettare le norme dello statuto
sociale e le disposizioni emanate dal Consiglio e dall'Assemblea. Su ciascuna
domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione,
senza dover indicare i motivi del rifiuto, è ammesso reclamo entro 30 giorni
dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente
dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della
prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si
svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e
valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
Art. 6 L'assemblea generale dei soci fisserà l'ammontare della quota annuale di associazione ordinaria e sostenitrice.
Art. 7 L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e si riterrà automaticamente rinnovata se non giungerà al Club disdetta per lettera raccomandata entro il 31 ottobre.
Art.
8 La qualità di socio si perde:
a)
per
morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al 31 marzo
di ogni anno;
b)
per
dimissioni presentate nei modi previsti dall'art. 7;
c) per espulsione, deliberata
dall'assemblea generale dei soci su proposta del consiglio.
Chi per qualsiasi causa cessi dalla qualità di socio, perde ogni diritto
relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
Art. 9 L'esercizio dei diritti sociali spetta
ai Soci iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in
corso.
Sono invece ammessi a votare in assemblea soltanto i soci maggiorenni.
Organi Sociali
a) l'assemblea
dei soci;
b) il consiglio composto dai consiglieri eletti
c) il presidente;
Assemblea generale dei soci
Art. 11 L'assemblea generale è composta dai soci in regola con il
versamento della quota sociale per l'anno in corso. In piena attuazione dei
principi di uguaglianza e democraticità associativa ogni socio, sia esso
ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare
in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; sono ammesse
non più di due deleghe per persona. Non è ammesso il voto per posta. Le deleghe
debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate, prima che
l'assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che
un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.
Art. 12 L'assemblea generale dei soci è presieduta dal presidente
oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a
presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del
giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la
validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora
abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
L'assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di
parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione,
la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di
maggioranza.
Art. 13 L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno
in luogo indicato dal C.D. entro il mese di aprile per l'approvazione del
bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma
di attività per l'annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo
ritenga necessario il consiglio oppure quando il Presidente riceva richiesta
scritta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. Almeno quindici
giorni prima della data dell'assemblea il Presidente deve dare comunicazione
scritta ai Soci, mediante l'invio per posta, telefax, e-mail, indicando data,
ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno da trattare. L'assemblea è
valida in prima convocazione quando è presente, o delegata, almeno la metà più
uno dei soci con diritto di voto. Trascorsa un'ora da quella indicata nella
comunicazione del Presidente, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei
soci presenti o delegati. I soci onorari possono partecipare all'assemblea e
prendere la parola.
Art. 14 L'assemblea
ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell'associazione;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sui rendiconti finanziari;
d) sulle modifiche dello statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei
soci prevista nell'art. 4;
f) su
ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva
competenza di altri organi sociali.
Spetta, inoltre, all'assemblea eleggere il Consiglio Direttivo.
Art. 15 In caso di opportunità o urgente necessità di provvedere, di ordine o di salute pubblica, con delibera del Consiglio direttivo, i lavori si possono svolgere con modalità telematica per mezzo di strumenti tecnologici. In ogni caso deve essere possibile l’identificazione dei partecipanti e la possibilità di raccogliere in modalità telematica i voti anche in modo segreto
Consiglio
Art. 16 Il consiglio è composto di quattro Consiglieri eletti
dall'assemblea generale dei soci, scelti fra i soci in regola con il pagamento
della quota sociale per l’anno in corso.
I membri del consiglio durano in carica tre
anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a
mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri l'assemblea nella prima
riunione provvederà alla sostituzione. I membri così eletti resteranno in
carica sino allo scadere del mandato di chi hanno sostituito. Se mancheranno
più di due consiglieri si riterrà decaduto l'intero consiglio: i membri
superstiti convocheranno l'assemblea generale dei soci entro due mesi, per la
nuova elezione del consiglio.
Art. 17 Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in
armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci; è responsabile
dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'assemblea i rendiconti
morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e
patrocina manifestazioni.
Art. 18 Il consiglio provvede alla nomina del presidente e di un vice
presidente, di un segretario ed eventualmente di un cassiere. Il presidente ed
il vice presidente devono essere eletti fra i consiglieri; il segretario ed il
cassiere possono anche non essere membri del consiglio, purché siano soci.
Art. 19 Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e
straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza
dei consiglieri oppure il collegio dei sindaci. Per facilitare il rispetto
della corretta tempistica delle riunioni anche in situazioni di difficoltà
logistiche, la riunione di Consiglio potrà tenersi anche in modalità telematica.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal presidente almeno dieci giorni
prima di ciascuna riunione, a mezzo lettera, e-mail o gruppo Whatsapp.
Il consiglio è presieduto dal presidente, oppure, in sua assenza, dal vicepresidente; in loro assenza dal consigliere più anziano. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica dal presidente, il quale giudicherà sulle giustificazioni.
Presidente
Art. 20 Il Presidente ha la rappresentanza legale della società
sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano
attuate le deliberazioni del consiglio e dell'assemblea, sovrintende alla
osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale In caso di
urgenza può agire con i poteri del consiglio; le deliberazioni cosi adottate
dovranno tuttavia essere sottoposte alla approvazione del Consiglio nella sua
prima riunione. In caso di sue dimissioni il consiglio nominerà un nuovo
presidente nella prima riunione. Il consiglio può nominare un presidente
onorario anche non consigliere purché socio, il quale può partecipare alle
riunioni del consiglio, ma senza diritto di voto.
Patrimonio e Amministrazione
Art. 21 Il patrimonio della società è costituito dai beni mobili
e immobili; dalle somme accantonate; da qualsiasi altro bene che le sia
pervenuto a titolo legittimo. Le entrate della società sono costituite dalle
quote annuali versate dai soci, dalla tassa di prima iscrizione, dagli
eventuali contributi concessile da enti o persone, dalle attività di gestione,
da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Art. 22 L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre; delle
risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i
consiglieri in carica sino a quando l'assemblea generale dei soci non si sia
assunta direttamente gli impegni relativi, con l'approvazione del bilancio.
Varie
Art. 23 Tutte le cariche in seno all'associazione sono gratuite.
Art. 24 Il presente statuto, dopo l'approvazione dell'assemblea generale
dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica
non potrà essere proposta all'assemblea generale se non dal Consiglio Direttivo
o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, in questo ultimo caso la
richiesta deve essere formulata per iscritto al presidente e firmata dai
proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie devono essere
approvate, secondo quanto previsto dall'art. 21 c.c., a maggioranza dei
presenti da un’assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi
diritto al voto.
Art. 25 Lo scioglimento e la liquidazione della associazione deve essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Il patrimonio sociale non è ripartibile tra i soci. In caso di scioglimento e relativa cessazione quindi l'intero patrimonio sociale, al netto delle spese di liquidazione, dovrà essere devoluto ad associazioni con scopi similari e in mancanza di questo avvenimento, dovrà essere destinato a finalità di utilità sociali.
Art. 26 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa
riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.